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UNI 9994-1 2024

Il 25 luglio 2024 è stata pubblicata dalla UNI la nuova edizione della norma UNI 9994-1:2024, "Apparecchiature per estinzione incendi - Estintori di incendio - Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione". Questa quarta edizione introduce criteri aggiornati per la sorveglianza, il controllo iniziale, il controllo periodico, la revisione programmata e il collaudo degli estintori di incendio, sia portatili che carrellati, con l'obiettivo di garantirne l'efficienza nel tempo.

 

La nuova norma presenta diverse novità e aggiornamenti rispetto alla versione precedente. Tra queste, spiccano le modifiche alla classificazione degli estintori ad acqua e le nuove periodicità di revisione e collaudo.

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La norma UNI 9994-1:2024 introduce difatti specifiche sulle periodicità di revisione e collaudo per diverse tipologie di estintori. Le nuove scadenze sono:

  • Estintori a polvere: revisione ogni 60 mesi (in precedenza 36 mesi) e collaudo ogni 120 mesi (in precedenza 144 mesi).

  • Estintori a biossido di carbonio: revisione ogni 60 mesi e collaudo ogni 120 mesi.

  • Estintori a idrocarburi alogenati: revisione ogni 72 mesi e collaudo ogni 120 mesi.

  • Estintori a base d'acqua a pressione permanente: revisione ogni 24/48/60 mesi e collaudo ogni 72/120 mesi a seconda della tipologia e del materiale dell'estintore.

  • Estintori a base d'acqua a pressione ausiliaria: revisione ogni 24/48/60 mesi e collaudo ogni 72/120 mesi a seconda della tipologia e del materiale dell'estintore.

prevenzione incendi per Affitti brevi in vigore dal 17/12/2023

La Legge 15 dicembre 2023 n. 191 di conversione del Decreto-Legge 18 ottobre 2023 n. 145 (anticipi), ha introdotto l''Art. 13-ter c. 7 dispone prescrizioni antincendio per le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 specificando che tali unità sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. 

 

In particolare le unità abitative :

 

- sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti
- di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.

 

Al successivo comma 8 è previsto l'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare da parte del legale rappresentante nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società.presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l'attività o da chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l'attività di locazione.

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Adeguamento antincendio dei trasformatori elettrici

All'adeguamento antincendio delle macchine elettriche sono soggette , come da D.P.R. 151/2011 , le macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 metro cubo . Per determinare esattamente cosa deve fare l'azienda in relazione alla scadenza del 7 ottobre 2023 per l'adeguamento antincendio delle macchine elettriche, è necessario seguire una serie di passaggi:

 

  1. Identificare i requisiti specifici: Verificare quali sono i requisiti specifici per l'adeguamento antincendio delle macchine elettriche, inclusi i tempi, le procedure e le norme tecniche da seguire.

  2. Valutare lo stato attuale delle macchine: L'azienda dovrebbe condurre un'accurata valutazione dello stato attuale delle macchine elettriche in relazione ai requisiti antincendio. Questo può includere l'identificazione di potenziali rischi di incendio e l'analisi delle misure di sicurezza attualmente implementate.

  3. Pianificare le azioni correttive: Sulla base della valutazione, l'azienda dovrebbe sviluppare un piano d'azione per adeguare le macchine elettriche alle normative antincendio. Ciò potrebbe comportare l'installazione di dispositivi di sicurezza aggiuntivi, la formazione dei dipendenti o altre misure preventive.

  4. Rispettare la scadenza: È essenziale rispettare la scadenza del 7 ottobre 2023 per evitare possibili sanzioni o conseguenze legali.

  5. Monitorare e mantenere: Dopo aver completato l'adeguamento antincendio, l'azienda dovrebbe istituire un sistema di monitoraggio e manutenzione per garantire che le macchine elettriche rimangano conformi alle normative nel tempo.

  6. Formazione dei dipendenti: Assicurarsi che tutti i dipendenti siano informati e addestrati sulle procedure di sicurezza antincendio relative alle macchine elettriche.
    Entro il 7 ottobre 2023 dovrà quindi essere presentata ai Comandi dei Vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, relativa ai lavori di adeguamento effettuati.

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fotovoltaico in una azienda che e' gia in possesso di "cpi" .

Gli impianti FV non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi, in quanto non compresi nell’allegato I del DPR 151/2011, ma la loro installazione è da considerare modifica a tali attività, almeno di tipo senza aggravio di rischio. È opportuno sottolineare che le modifiche  con variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio vanno dichiarate tramite SCIA di prevenzione incendi

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L'Autorimessa e' soggetta alla prevenzione incendi ?

Le autorimesse sono soggette alla Prevenzione Incendi secondo l'attività 75 di cui all'allegato 1 del DPR 151/11 e ssmi :
Attività 75.1.A : Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, con superficie compresa tra 300 mq a 1000 mq

oltre ai vari sviluppi della stessa 75 fino ad 


Attività 75.6.C : Depositi di mezzi rotabili al chiuso, con superficie superiore a 1000 mq

ATTENZIONE alle autorimesse SOTTO SOGLIA che sono classificate in due famiglie ai fini dell'adeguamento alla prevenzione incendi  : 
A1 - autorimesse di superficie fino a 100 mq
A2 - autorimesse di superficie superiore a 100 mq e fino a 300 mq

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Formazione degli addetti antincendio

 L’allegato III del D.M. 2 settembre 2021 riporta i contenuti minimi dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento antincendio che devono essere erogati a tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze (c.d. «addetti antincendio») in base al livello di rischio dell’attività. In funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio sono individuati tre livelli, denominati 1, 2 e 3 (dalla minore alla maggiore complessità) cui corrispondono i rispettivi percorsi formativi, che sostituiscono la vecchia dizione utilizzata dal D.M. 10 marzo 1998 relativamente ai livelli di rischio basso, medio e elevato.

quali sono i luoghi di lavoro a basso rischio incendio ?

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Secondo il Decreto 03/09/2021 sono considerati luoghi di lavoro a rischio basso quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di di specifica regola tecnica verticale e con tutti i seguenti requisiti aggiuntivi :

- con affollamento complessivo: ≤ 100 occupanti;
- con superficie lorda complessiva: ≤1000 m2

- con piani situati a quota compresa tra -5m e 24 m;

- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;

- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità  significative;

- ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio

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